Condividere e coprogettare con l’utente.
Fa parte della responsabilità dell’operatore cercare la condivisione della persona/famiglia, sia attorno alla definizione del problema, sia sul percorso da intraprendere.
Le più recenti acquisizioni nel campo delle scienze psicopedagogiche riconoscono che l’intervento d’aiuto deve agire a sostegno e rinforzo delle risorse degli individui , e non solo a contrasto delle loro difficoltà, ne consegue che il rapporto servizio-utente deve essere regolato all’interno di una relazione in cui quest’ultimo, compreso il bambino, è considerato soggetto attivo e partecipe.
Condividere e coprogettare con l’utente: non si tratta semplicemente di ottenere un consenso, più o meno compiacente, bensì di esser certi che l’utente condivida la valutazione sui problemi che presenta, non necessariamente sulla natura e le cause degli stessi, ma sulla loro presenza e riconosca a sé stesso la competenza ad affrontarli, anche se non da solo.
In questa fase possiamo incontrare due ordini di problemi.
Il primo quando la persona nega l’esistenza delle difficoltà o le attribuisce tutte a responsabilità esterne, o ancora mostra un sostanziale disinteresse a volte mascherato da indulgenza, mentre la totale assenza di fiducia nelle proprie risorse lo conduce ad una deleteria delega ai servizi. Il secondo quando l’operatore auspica una rapida adesione da parte dell’utente alla propria lettura della situazione, non tollera possa esistere un’altra visione delle cose che, per quanto folle possa apparire, è l’unica accettata in quel momento.
Se l’operatore condivide il principio che l’utente è competente a decidere e ad assumersi alcune responsabilità, si propone anzitutto di promuovere un cambiamento delle modalità di richiesta di chi viene ora spesso denominato “cliente” e delle modalità di risposta del servizio.
Condividere e coprogettare sono strumenti efficaci e sperimentati per conferire valore sostanziale a questo principio è l’utilizzo del contratto, anche nella forma scritta.
In quest’accezione il contratto non fa riferimento ad obblighi e sanzioni come nel termine giuridico, bensì all’idea di regola, di un patto condiviso, che esclude ogni automatismo nella risposta tra domanda e prestazione.
Sul tema confronta teorie sulla Resilience
S.Vanstendael in AA.VV. La resilienza: dall’ascolto del bambino ad una cultura dell’infanzia (Bice1996)
M. Fraser: Risk and Resilience in childhood, an ecological perspective-NASW (Press, USA, 1997)
Dan Short, Consuelo C. Casula: Speranza e resilienza, cinque strategie psicoterapeutiche di Milton H. Erickson, (Franco Angeli 2004)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.